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Art. 48. Veicoli a braccia.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 48. Veicoli a braccia.

1. I veicoli a braccia sono quelli:

a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;

b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.