"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 117. Limitazioni nella guida.

1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti. (1)

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.(2)

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite  di  potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non  si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (4a)(5) (6) (7)

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. (4b). Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.  

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121. (2).  

5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente (e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni) (4c) , circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. (4d) La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (2)(3) .

 



(1) Comma implicitamente così modificato a seguito del d. m. 8 agosto 1994 (Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE concernente le patenti di guida), art. 6, comma 2, secondo quanto previsto dall'art. 229 del Codice.
(2) Così modificato dall'art. 11, d.l. 1° aprile 1995, n. 98, conv. in legge 30 maggio 1995, n. 204.
(3) Il periodo è di due anni nel caso di guida di motocicli: v. comma 1

(4) Comma sostituito dall'art. 2 del decreto-legge n. 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160..

(4a) Comma aggiunto dall'art. 2 del decreto-legge n. 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

(4b) Testo aggiunto dall'art. 2 del decreto-legge n. 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

(4c) Parole soppresse dall'art. 2 del decreto-legge n. 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

(4d) Parole sostituite dall'art. 2 del decreto-legge n. 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

(5) Le disposizioni del comma 2-bis, come modificate legge 29 luglio 2010, n. 120,  si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

(6) Comma modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

(7) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).