Art. 128. Revisione della patente di guida.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 128. Revisione della patente di guida.

1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente (1)(2).

1-bis. I responsabili delle unità di  terapia  intensiva  o  di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi  di  comandi durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi   informativi   e statistici. In seguito a tale comunicazione i  soggetti  di  cui  al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla  guida  e'  valutata  dalla  commissione medica locale di  cui  al  comma  4  dell'articolo  119,  sentito  lo specialista dell'unità riabilitativa  che  ha  seguito  l'evoluzione clinica del paziente. (3)

1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente  di  guida  di cui al comma 1  quando  il  conducente  sia  stato  coinvolto  in  un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone  e  a suo  carico  sia  stata  contestata  la  violazione  di   una   delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (3)

1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli  anni  diciotto  sia autore materiale di una violazione delle  disposizioni  del  presente codice da cui consegue l'applicazione della  sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (3)


2. Nei confronti del titolare di  patente  di  guida  che  non  si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e' sempre disposta la sospensione  della  patente  di guida  fino  al  superamento  degli  accertamenti  stessi  con  esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione,  senza  necessita'  di  emissione  di  un  ulteriore provvedimento da parte  degli  uffici  provinciali  o  del  prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della  patente  di guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una somma  da  euro  155  a  euro  624  e  alla  sanzione  amministrativa accessoria della revoca della patente di guida  di  cui  all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato  temporaneamente  inidoneo  alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.  (2a)

3. Comma abrogato (3)

 



(1) Così modificato dall'art. 9, d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(2) Così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
(2a) Comma interamente sostituito dalla legge cit. cfr. n
(3) Comma introdotto dalla legge cit. cfr. nota 2