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Art. 136. Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 136. Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea. (1)

1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 121. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.

3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5.

4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della Comunità europea, è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.

5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneità.

6. A coloro  che,  trascorso  più  di  un   anno   dal   giorno dell'acquisizione della residenza  in  Italia,  guidano  con  patente rilasciata da uno Stato estero non più  in  corso  di  validità  si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116. (2)

6-bis.  A coloro  che,  trascorso  più  di  un  anno  dal  giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur  essendo  muniti  di patente di guida valida,  guidano  con  certificato  di  abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente  o  con  un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste  dai commi 15 e 17 dell'articolo 116. (2).


7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità (3).



(1) Sulla materia, v. anche d. m. 8 agosto 1994 (Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE concernente le patenti di guida), che stabilisce la equivalenza delle patenti rilasciate da Stati della UE con le patenti italiane.
(2) Così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
(3) Per il d. m. 8 agosto 1994 , la conversione di patenti comunitarie anche oltre il decorso annuale della residenza è puramente facoltativa.