Codice della strada > TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI > Art. 139. Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.

Art. 139. Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 139. Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale. (1)

1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1.



(1) Articolo sostituito dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.