"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
Art. 75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.
1.I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare singoli
veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha
luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle
direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti
terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' stabilite con
decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata
la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della
domanda di accertamento. (1)
3.I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce
con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei
sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure
per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli
nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entita' tecniche,
per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le
norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono
esentati dalla necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della
casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei
decreti medesimi. (2)
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a
sistemi, componenti ed entita' tecniche oggetto di direttive
comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per
le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di
installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette
direttive o regolamenti. (2)
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di
cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle
direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. (2)
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.
(1) Comma sostituito dall'art. 29 del D.L. 207/08 convertito con modificazioni dalla L. 14/09
(2) Comma introdotto dall'art. 29 del D.L. 207/08 convertito con modificazioni dalla L. 14/09