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Art. 77. Controlli di conformità al tipo omologato.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

Art. 77. Controlli di conformità al tipo omologato.

1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.

3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.

3-bis. Chiunque importa, produce per  la  commercializzazione  sul territorio nazionale ovvero  commercializza  sistemi,  componenti  ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o  approvazione  ai sensi dell'articolo  75,  comma  3-bis,  e'  soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.  E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da euro 779 a euro 3.119 chiunque  commetta  le  violazioni  di  cui  al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti,  dispositivi  di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici.  I  componenti  di cui  al  presente  comma,  ancorché  installati  sui  veicoli,  sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II,  del titolo VI». (1)

4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.

 


(1) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).