"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione II - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI
Art. 89. Servizio di linea per trasporto di cose.
1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.