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Art. 89. Servizio di linea per trasporto di cose.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione II - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI

Art. 89. Servizio di linea per trasporto di cose.

1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.