"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE
saranno operative dopo sei mesi dall'adozione del Regolamento attuativo, da emanare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge.
Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione. (5)
4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. (6) (7).
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. Abrogato (1)
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.(1)
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3. (2)
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 318. (3)
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 ad euro 7.546 (4).
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 ad euro 94. (4)
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (4) (6)
(1) Così modificato dall'art. 4, D.P.R. 24 nov. 2001 n.474
(2) Comma sostituito dall'art. 4 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n.9.
(3) Comma modificato dall'art. 4 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n. 9.
(4) Così modificato dall'art. 21, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.
(5) Comma introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.). La norma sarà operativa dopo sei mesi dall'adozione del Regolamento attuativo, da emanare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge cit.
(6) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
(7) Art. 11 comma 7 e 8 legge 29 luglio 2010, n. 120:" Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.
8. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. E' fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.