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Art. 174. * Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose (1).  

1. La  durata  della  guida  degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose  e  i  relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  marzo 2006.   
 

2. I registri di servizio, gli estratti del  registro  e  le  copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti,  per  il  controllo,  al  personale  cui  sono  stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12  del presente codice. I registri di servizio di cui al citato  regolamento (CE),  conservati  dall'impresa,  devono  essere  esibiti,   per   il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i  trasporti,  la navigazione ed i sistemi informativi e statistici  e  agli  ispettori della direzione provinciale del lavoro.   

3. Le violazioni delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo possono  essere  sempre  accertate  attraverso  le  risultanze  o  le registrazioni dei dispositivi di controllo  installati  sui  veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.   

4. Il  conducente  che  supera  la  durata  dei  periodi  di  guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro  152.  Si applica la sanzione da euro 200 a euro  800  al  conducente  che  non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero  di cui al citato regolamento (CE).   
 

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei periodi di guida prescritto dal  regolamento  (CE)  n.  561/2006,  si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400  se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda  il  tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.   

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo,  prescritti  dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica  la  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.   

7. Il conducente che non rispetta per oltre  il  10  per  cento  il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale  prescritti dal  regolamento  (CE)  n.  561/2006  e'   soggetto   alla   sanzione amministrativa del pagamento di una somma' da euro 250 a euro  1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per  cento  il  limite minimo dei periodi di  riposo  settimanale  prescritti  dal  predetto regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti  di  cui  ai  periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si  applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  400  a euro 1.600.  
 

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le  disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/ 2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da euro 155 a euro 620.   

9. Il conducente che e' sprovvisto dell'estratto  del  registro  di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al  regolamento (CE)  n.  561/2006  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma' da euro 307 a euro 1.228. La stessa  sanzione si applica a chiunque non ha con se' o tiene  in  modo  incompleto  o alterato l'estratto del registro di servizio o copia  dell'orario  di servizio, fatta salva l'applicazione delle  sanzioni  previste  dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.   

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7,  8  e  9  si  applicano anche  agli  altri  membri  dell'equipaggio  che  non  osservano   le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/ 2006.   

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7  l'organo  accertatore, oltre  all'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo  dei  documenti  di  guida,  intima  al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo  aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in  un  luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per  il  periodo  necessario; del ritiro  dei  documenti  di  guida  e  dell'intimazione  e'  fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale e' indicato  anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale,  completati  le  interruzioni  o  i  riposi   prescritti,   il conducente e' autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione  dei documenti in precedenza ritirati; a  tale  fine  il  conducente  deve seguire il percorso  stradale  espressamente  indicato  nel  medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e  la  carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal  presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in  cui  gli  e'  stato intimato di non proseguire il  viaggio  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonche' con il ritiro immediato della patente di guida.   

12. Per le violazioni della  normativa  comunitaria  sui  tempi  di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato  membro dell'Unione europea, se accertate  in  Italia  dagli  organi  di  cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni  previste  dalla  normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia  gia' avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per  l'esercizio  dei ricorsi previsti  dagli  articoli  203  e  204-bis,  il  luogo  della commessa  violazione  si  considera  quello  dove  e'  stato  operato l'accertamento in Italia.   

13. Per le violazioni delle norme  di  cui  al  presente  articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore  al  quale  la  violazione  si riferisce e' obbligata in solido con  l'autore  della  violazione  al pagamento della somma da questo dovuta.   

14. L'impresa che nell'esecuzione  dei  trasporti  non  osserva  le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006,  ovvero  non tiene i  documenti  prescritti  o  li  tiene  scaduti,  incompleti  o alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento  di una somma da euro 307 a euro 1.228  per  ciascun  dipendente  cui  la violazione si riferisce, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.   

15. Nel caso di ripetute inadempienze,  tenuto  conto  anche  della loro entita' e frequenza, l'impresa  che  effettua  il  trasporto  di persone ovvero di cose in conto proprio  ai  sensi  dell'articolo  83 incorre nella sospensione, per un periodo da  uno  a  tre  mesi,  del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante  il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se,  a  seguito  di  diffida rivoltaledall'autorita' competente  a  regolarizzare  in  un  congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.  

 16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita' nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale  esercizio  di  altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o  la  autorizza  al  trasporto  cui  le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.   

17. La sospensione, la decadenza o la revoca  di  cui  al  presente articolo sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di  decadenza  sono atti definitivi.   

18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi  15  e  16  del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al  trasporto  di persone o di cose in conto terzi, si applicano  le  disposizioni  del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000,  n. 395». 

 
 
(1) Articolo interamente sostituito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).