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Art. 177. * Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze. (1)

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati  dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento  della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C..L'uso dei predetti dispositivi  e'  altresì  consentito  ai  conducenti  delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso  anche  per  il  recupero  degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di   istituto,   individuati   con   decreto   del   Ministro   delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Con  il  medesimo  decreto   sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un  animale  in gravi condizioni di  salute  può  essere  considerato  in  stato  di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente  successivamente  all'atto  di controllo da  parte  delle  autorità  di  polizia  stradale  di  cui all'articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. (1) ( 2)

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.



(1) Rubrica e comma modificati dal D.L. 172/08 convertito con modificazioni dalla L. 210/08
(2) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).