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Art. 178. * Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo. 

1. La  durata  della  guida degli autoveicoli adibiti al trasporto  di  persone  o  di  cose  non muniti dei dispositivi  di  controllo  di  cui  all'articolo  179  e' disciplinata dalle disposizioni dell'accordo  europeo  relativo  alle prestazioni  lavorative  degli  equipaggi  dei  veicoli  addetti   ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra  il  1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6  marzo  1976,  n.  112.  Al rispetto delle  disposizioni  dello  stesso  accordo  sono  tenuti  i conducenti dei veicoli di cui al  paragrafo  3  dell'articolo  2  del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 15 marzo 2006.   

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e  le  copie  dell'orario  di  servizio  di  cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo  devono  essere esibiti, per il controllo, agli organi di  polizia  stradale  di  cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa  e  i registri di servizio devono essere esibiti, per il  controllo,  anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed  i sistemi informativi e statistici.   
3. Le violazioni delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo possono  essere  sempre  accertate  attraverso  le  risultanze  o  le registrazioni dei dispositivi di controllo  installati  sui  veicoli, nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2.   

4. Il  conducente  che  supera  la  durata  dei  periodi  di  guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro  152.  Si applica la sanzione da euro 200 a euro  800  al  conducente  che  non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.   

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento  di  una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350  a euro 1.400 se la violazione di  durata  superiore  al  10  per  cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.   

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei periodi di guida, ovvero  minimo  del  tempo  di  riposo,  prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.   

7. Il conducente che non rispetta per oltre  il  10  per  cento  il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale  prescritti dall'accordo  di  cui  al  comma  1   e'   soggetto   alla   sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a  euro  1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per  cento  il  limite minimo dei periodi di  riposo  settimanale  prescritti  dal  predetto accordo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i  limiti  di  durata  di  cui  ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento,  si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.  

 8.  Il  conducente  che,  durante  la  guida,   non   rispetta   le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di  cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di una somma da euro 250 a euro 1.000.   

9. Il conducente che e'  sprovvisto  del  libretto  individuale  di controllo, dell'estratto del  registro  di  servizio  o  della  copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al  comma  1  e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a  chiunque  non ha con se'  o  tiene  in  modo  incompleto  o  alterato  il  libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.   

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7,  8  e  9  si  applicano anche  agli  altri  membri  dell'equipaggio  che  non  osservano   le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.  

 11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del  presente  articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.   

12. Per le violazioni delle norme  di  cui  al  presente  articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore  al  quale  la  violazione  si riferisce e' obbligata in solido con  l'autore  della  violazione  al pagamento della somma da questo dovuta.  
 

13. L'impresa che nell'esecuzione  dei  trasporti  non  osserva  le disposizioni contenute nell'accordo di cui al  comma  1,  ovvero  non tiene i  documenti  prescritti  o  li  tiene  scaduti,  incompleti  o alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento  di una somma da euro 307 a euro 1.228  per  ciascun  dipendente  cui  la violazione si riferisce, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.   

14. In caso di ripetute inadempienze si applicano  le  disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti  parte  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai  medesimi commi  15,   16,   17   e   18   dell'articolo   174   si   applicano all'autorizzazione o al  diverso  titolo,  comunque  denominato,  che consente di effettuare trasporti internazionali».  

(1) Articolo interamente sostituito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.)