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Art. 187. * Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. (1) (*)

1. (2) Chiunque  guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito  con  l'ammenda  da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento  del  reato  consegue  in  ogni  caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione  della  patente  e'  raddoppiata.  Per  i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis,  le  sanzioni  di cui al primo e al secondo periodo del presente comma  sono  aumentate da un terzo alla metà. Si applicano  le  disposizioni  del  comma  4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida  e'  sempre  revocata,  ai sensi del capo II, sezione II, del titolo  VI,  quando  il  reato  e' commesso da uno dei conducenti di cui  alla  lettera  d)  del  citato comma 1  dell'articolo  186-bis,  ovvero  in  caso  di  recidiva  nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero  di  applicazione  della pena a  richiesta  delle  parti,  anche  se  e'  stata  applicata  la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta  la  confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il  reato,  salvo  che  il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.  Ai  fini  del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter

1-bis.  Se  il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver  assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,  le  pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e,  fatto  salvo  quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H,  del  titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. 

1-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di  cui  al  presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater. (2a)

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies. (2b)

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono  esito positivo  ovvero  quando  si  ha  altrimenti  ragionevole  motivo  di ritenere che il conducente  del  veicolo  si  trovi  sotto  l'effetto conseguente  all'uso  di  sostanze  stupefacenti  o   psicotrope,   i conducenti,  nel  rispetto  della  riservatezza  personale  e   senza pregiudizio per l'integrità fisica,  possono  essere  sottoposti  ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici  su campioni di mucosa del cavo  orale  prelevati  a  cura  di  personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti  la  Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche  antidroga e il Consiglio superiore  di  sanità,  da  adottare  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di  cui al  periodo  precedente  e  le  caratteristiche  degli  strumenti  da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire  la neutralità finanziaria di cui al  precedente  periodo,  il  medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente  comma siano effettuati, anziche' su campioni di mucosa del cavo  orale,  su campioni di fluido del cavo orale. 

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora  non  sia  possibile effettuare il prelievo a  cura  del  personale  sanitario  ausiliario delle forze di  polizia  ovvero  qualora  il  conducente  rifiuti  di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di  polizia  stradale  di  cui all'articolo 12, commi 1 e 2,  fatti  salvi  gli  ulteriori  obblighi previsti dalla legge, accompagnano  il  conducente  presso  strutture sanitarie fisse o mobili afferenti  ai  suddetti  organi  di  polizia stradale ovvero presso le  strutture  sanitarie  pubbliche  o  presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici  ai  fini  dell'effettuazione  degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze  stupefacenti  o psicotrope.  Le  medesime  disposizioni  si  applicano  in  caso   di incidenti, compatibilmente con  le  attività  di  rilevamento  e  di soccorso»

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.  

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. (I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144).  Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. 

5.bis Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore. (2a) 

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di  cui  al  comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.  

7. (comma abrogato dal decreto-legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.). 

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2 bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. (2)

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del  presente articolo, la pena detentiva  e  pecuniaria  può  essere  sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione  da parte dell'imputato, con quella del lavoro di  pubblica  utilità  di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione  di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria,  nel  campo  della  sicurezza  e  dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o  presso enti o  organizzazioni  di  assistenza  sociale  e  di  volontariato, nonche'  nella  partecipazione  ad   un   programma   terapeutico   e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come  definito  ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.  Con  il  decreto penale o con la sentenza il  giudice  incarica  l'ufficio  locale  di esecuzione penale ovvero  gli  organi  di  cui  all'articolo  59  del decreto  legislativo  n.  274  del  2000  di  verificare  l'effettivo svolgimento del lavoro di  pubblica  utilità.  In  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una  durata  corrispondente  a  quella della sanzione detentiva irrogata  e  della  conversione  della  pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblica utilità. In caso di svolgimento  positivo  del  lavoro  di  pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e  dichiara  estinto  il reato,  dispone  la  riduzione  alla  metà  della   sanzione   della sospensione  della  patente  e  revoca  la   confisca   del   veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in  cassazione.  Il  ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il  giudice  che  ha  emesso  la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a  richiesta  del  pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità  e delle circostanze della violazione,  dispone  la  revoca  della  pena sostitutiva con ripristino di  quella  sostituita  e  della  sanzione amministrativa della sospensione della patente e della  confisca.  Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non  più  di una volta.         

 


(*) Le parti in grassetto riportano le novità introdotte dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010 ( in G.U. n. 157 del 29 luglio 2010, suppl. ord. n. 171).

(1) L'art. 187 è stato interamente sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.

(2) Comma interamente riscritto dall'art. 5 del decreto-legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

(2a) Comma aggiunto dall'art. 5 del decreto-legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

(2b) Comma aggiunto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

(3) Comma come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.