Regolamento Art. 148

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

2 - COMPORTAMENTI RIGUARDANTI LA MARCIA DEI VEICOLI (ARTT. 144-155 C.S.)

Art. 347. - Sorpasso (art. 148 C.s.).

1. Non è consentito il sorpasso sulle corsie di accelerazione e decelerazione.

2. Il sorpasso a destra è consentito a velocità moderata e con particolare prudenza quando il veicolo che precede abbia segnalato la sua intenzione di voltare a sinistra.

3. Non è consentito il sorpasso in prossimità e in corrispondenza delle intersezioni non regolate da semafori ovvero da agenti del traffico. Qualora un veicolo si arresti per consentire l'attraversamento ai pedoni o per dare la precedenza ad altri veicoli, devono arrestarsi anche quelli che procedono nelle altre file parallele.