Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
4 - CARICHI SPORGENTI E TRASPORTO MERCI PERICOLOSE (ART. 164-168 C.S.)
Art. 364. - Disposizioni applicabili (art. 168 C.s.).
1. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 168, commi 2 e 4 del codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
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Art. 365. - Definizioni (art. 168 C.s.).
1. Le definizioni di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), recipienti, cisterne e veicoli cisterna, contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose sono quelle riportate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
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Art. 366. - Circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose (art. 168 C.s.).
1. Fatte salve le prescrizioni generali del codice della strada per la circolazione dei veicoli, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti può emanare decreti per disciplinare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di determinate materie pericolose in corrispondenza di tratti di strade che possono comportare particolari condizioni di rischio quali ad esempio gallerie, viadotti od altri punti singolari.
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Art. 367. - Sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose (art. 168 C.s.).
1. Fatte salve le disposizioni generali previste dal codice della strada per la fermata e la sosta dei veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti possono essere prescritte particolari condizioni di sicurezza per lo stazionamento dei veicoli che trasportano merci pericolose.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
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Art. 368. - Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalità (art. 168 C.s.).
1. È vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, fatte salve le condizioni di ammissibilità previste nel presente articolo nonché le competenze del Ministero dei lavori pubblici e degli enti proprietari delle strade.
2. È ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice, purché tale trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto.
3. La Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare singole specifiche e motivate autorizzazioni per il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, quando ricorrano particolari e giustificate esigenze di trasporto.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
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Art. 369. - Controlli (art. 168 C.s.).
1. Le ditte interessate dalle prescrizioni emanate con i decreti di cui all'articolo 168 del codice sono soggette ai controlli, stabiliti con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., per verificare l'ottemperanza, ai fini della sicurezza, delle prescrizioni stesse.
2. I controlli hanno luogo con le stesse modalità previste dall'articolo 80, comma 10, del codice, e dall'art. 239.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
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Art. 370. - Incidenti in cui siano coinvolti veicoli che trasportano merci pericolose (art. 168 C.s.).
1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, emana con decreto le disposizioni per la rilevazione e l'analisi degli incidenti in cui risultano coinvolti veicoli e recipienti utilizzati per il trasporto di merci pericolose. Con il medesimo decreto viene prevista la possibilità di disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, ai fini della sicurezza, per l'approfondimento delle indagini sulle cause e modalità degli incidenti stessi, avvalendosi anche della collaborazione di enti qualificati, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'esame e l'emanazione di eventuali ulteriori disposizioni.