Regolamento Art. 52

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 198. - Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori (art. 52 C.s.).

1. Per ciascuna parte costruttiva dei ciclomotori devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'appendice I al presente titolo. (1)

2. Il controllo sul ciclomotore, salvo il caso in cui sia munito di motore elettrico, consiste nell'accertare che le parti o i componenti di seguito elencati siano marcati in maniera durevole ed indelebile con un codice alfanumerico ed il marchio del costruttore: silenziatore di aspirazione, carburatore, condotto di aspirazione se smontabile, cilindro, testa, carter, silenziatore di scarico, puleggia motrice, puleggia condotta. In sede di controllo deve essere accertato, inoltre, che sul condotto di aspirazione sia marcato il valore del diametro interno minimo. Le lettere, le cifre ed i simboli di tali marcature devono avere altezza minima di 2,5 mm. Il limite di velocità massima è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore, dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. Le modalità di prova sono stabilite con tabella di unificazione emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

3. Le caratteristiche costruttive di cui alla allegata appendice I possono essere variate o integrate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive.


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(1) Le caratteristiche costruttive dei ciclomotori sono determinate, oltre che dalla appendice I, anche dai DM di attuazione di direttive comunitarie. Si segnalano in particolare i DM, tutti in data 3 novembre 1994, in SOGU 5/12/1984 n. 284, di attuazione delle direttive 93/14, 93/29, 93/30, 93/31, 93/32, 93/33, 93/34, 93/92, 93/93, 93/94, nonché nella direttiva 97/24/CE.