Regolamento Art. 108

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo IV- CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI

3 - CERTIFICATI DI IDONEITA' E DI OMOLOGAZIONE, CARTA DI CIRCOLAZIONE

DELLE MACCHINE AGRICOLE (ARTT. 107-110 C.S.)

Art. 293. - Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole (art. 108 C.s.).

1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:

a) estremi della targa di immatricolazione (se prevista);

b) generalità del proprietario;

c) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);

d) numero del telaio del veicolo;

e) caratteristiche tecniche del veicolo.

2. Il certificato d'idoneità tecnica, qualora previsto, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:

a) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);

b) numero del telaio del veicolo;

c) caratteristiche tecniche del veicolo.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, può stabilire eventuali altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità esecutive delle presenti norme.