Art. 230. Educazione stradale.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 230. Educazione stradale.

1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, il  Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con   proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e
dei trasporti,  dell'interno  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed autonomie  locali,   avvalendosi   dell'Automobile   Club   d'Italia, predispone appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche. (1) (4) (5)

2. Il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca scientifica con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime (2).

2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti. (3)

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(1) Così modificato dall'art. 10, legge 19 ottobre 1998 n. 366, il quale inoltre stabilisce che i programmi di insegnamento sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge.
(2) Così sostituito con le disposizioni di cui all'art. 330, decreto legisl. 16 aprile 1994, n. 297, in base all'art. 676 dello stesso.
(3) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.
(4) comma modificato dall'art. 6 del decreto-legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

L'articolo 6 citato dispone inoltre:
"Tutti  i  titolari  e  i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi  modalità  e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di  intrattenimento,  congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
 a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
  b) le  quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche  più comuni  che  determinano  il  superamento  del tasso alcolemico  per  la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
  3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione  di  chiusura  del  locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
  4.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto,  il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2."
(5) Comma modificato dalla legge  29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
Il decreto di cui al  comma  1  dell'articolo  230, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I programmi di cui al comma  1  sono  svolti  obbligatoriamente,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico del bilancio dello Stato,  a  decorrere  dall'anno  scolastico 2011-2012.