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Art. 225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.

1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale delle strade;

b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio nazionale dei veicoli;

c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.