Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
APPENDICE AL TITOLO III
APPENDICE XII
ART. 257
(CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI DATI DELLE TARGHE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RIMORCHI)
1. I criteri per la formazione dei dati sono:
a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli (figg. III.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo dell'Unione Europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260 (1);
b) targa dei rimorchi degli autoveicoli ( fig. III.4/d ): riporta, nell'ordine, la scritta "Rimorchio", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici;
c) targa dei motoveicoli ( fig. III.4/e ): riporta, nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo dell'Unione Europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260 (1).
d) targa delle macchine agricole semoventi ( fig. III.4/f ): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;
e) targa delle macchine operatrici semoventi ( fig. III.4/g ): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
f) targa dei rimorchi agricoli ( fig. III.4/h ): riporta, nell'ordine, la scritta "Rim. Agr.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;
g) targa delle macchine operatrici trainate ( fig. III.4/i ): riporta, nell'ordine, la scritta "Macc. Op.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
h) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice ( fig. III.4/l ): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R", e sei caratteri alfanumerici;
i) targa ripetitrice per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate ( fig. III.4/m ): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R" e cinque caratteri alfanumerici;
l) Abrogato (2)
m) Abrogato (2)
n) Abrogato (2)
o) Abrogato (2)
p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli ( fig. III.4/r ): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello Stato italiano, la scritta "EE", tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici;
q) targa EE per rimorchi degli autoveicoli ( fig. III.4/s ): riporta, nell'ordine, la sigla dello Stato italiano, la scritta "Rimorchio", il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la scritta "EE", il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici;
r) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice di autoveicoli con targa EE ( fig. III.4/t ): riporta, nell'ordine, la scritta "EE", la lettera "R", cinque caratteri alfanumerici;
s) targa EE per motoveicoli ( fig. III.4/u ): riporta, nell'ordine, la sigla "EE", il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la sigla dello Stato italiano, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico.
2. I caratteri numerici di cui alle lettere da a) ad s) del comma 1 assumono tutti i valori da zero a nove. La progressione, entro il campo numerico, procede secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici, previsti nello stesso comma, progrediscono in successione da destra verso sinistra, ciascuno avanzando ad ogni completamento della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzabili sono: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z (tabelle da III.3/a a III.3/d che fanno parte integrante del presente regolamento).
3. Le targhe ripetitrici relative ai veicoli rimorchiati, ivi compresi i carrelli appendice, hanno le medesime caratteristiche e dimensioni previste dal presente regolamento per le targhe dei veicoli trainanti (nel caso degli autoveicoli riferite alla targa posteriore di formato A). Esse hanno fondo retroriflettente di colore giallo e contengono soltanto la lettera "R" in rosso, senza il marchio ufficiale della Repubblica italiana. In luogo delle cifre e delle lettere costituenti il numero o il contrassegno di immatricolazione, le targhe ripetitrici sono dotate di riquadri rettangolari, aventi dimensioni di 80x40 o 60x30 o 65x31 millimetri, rispettivamente per i veicoli trainati da autoveicoli, o da macchine agricole od operatrici, o da autoveicoli "Escursionisti Esteri", realizzati a rilievo con le stesse caratteristiche previste per i simboli alfanumerici, ciascuno dei quali è riservato a ricevere un carattere alfabetico o numerico. Gli interessati avranno cura di riprodurre su dette targhe, con caratteri neri autoadesivi o impressi con sistemi equivalenti, il numero o il contrassegno di immatricolazione della motrice cui il veicolo viene agganciato, non impegnando la prima o le prime caselle eventualmente eccedenti rispetto alla quantità di caratteri costituenti il numero d'immatricolazione. Nel caso in cui la targa del veicolo traente contenga la parola Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice mediante la sigla RM. I caratteri devono avere le medesime caratteristiche dimensionali di quelli previsti dal presente regolamento per le targhe del veicolo trattore.
(1) Così modificato dall'art. 6, d.P.R. 4 settembre 1998 n. 355.
(2) Abrogate dal d.P.R. 24 novembre 2001, n 474 (v. in art. 98 del codice); si riferivano alle "targhe prova", le cui dimensioni sono riportate nella figura allegata al d.P.R.