Art. 209. Prescrizione.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 209. Prescrizione.

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (1)



(1) Il termine è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile.