Riteniamo opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alla tutela delle vittime del reato di danneggiamento perpetrato sulle auto parcheggiate sulla pubblica strada, in particolare tenendo presente l’avvenuta modifica dell'articolo 635 del codice penale introdotta dal decreto legislativo n. 7 del gennaio 2016 (c.d. “depenalizzazioni”). Al riguardo, evidenziamo innanzitutto che il decreto n. 7 del gennaio 2016 non ha mutato la rilevanza penale della condotta di danneggiamento di autoveicoli. Infatti, la nuova formulazione dell'articolo 635 del codice penale contempla ipotesi autonome di reato tra le quali è prevista quella di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le categorie di beni già previste nella precedente formulazione del comma 2 della norma. Tra tali beni sono incluse le cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625 del codice penale, come, ad esempio, quelle esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (fra cui rientrano, come innanzi precisato, anche i veicoli parcheggiati in luogo pubblico).
Inoltre la depenalizzazione della condotta di danneggiamento semplice non ha comportato un arretramento della tutela nei confronti dei soggetti lesi da tali atti vandalici, avendo previsto l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, di importo sino ad 8000 euro.
Per quanto concerne poi l’eventuale rifiuto da parte delle Forze dell’Ordine di ricevere le querele presentate dalle persone offese di atti vandalici e danneggiamenti aggravati sulle proprie autovetture posteggiate in luogo pubblico, dagli elementi acquisiti presso il Ministero della Difesa, risulta che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha dato notizia per iscritto ai Comandi dipendenti dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo del gennaio 2016.
Tale lettera non reca disposizioni operative, ma costituisce mera informativa che è stata poi integrata dai documenti pubblicati sul portale dell'Arma. Né in altra forma sono state diramate disposizioni che escludono in alcun modo la possibilità di ricevere le denunce per danneggiamento di autovetture. Conseguentemente, l'eventuale rifiuto di ricevere denunce verso ignoti da parte delle FF.OO. deve considerarsi un'applicazione impropria della novella normativa.
Al riguardo, e per dirimere eventuali equivoci, il Comando Generale ha successivamente provveduto ad esplicitare puntualmente sul portale ufficiale dell'Arma che il delitto di danneggiamento si configura, tra l'altro, laddove il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede.
Anche gli Uffici della Polizia di Stato distaccati sul territorio ricevono ordinariamente querele per atti vandalici commessi ai danni delle autovetture parcheggiate sulla pubblica strada e inoltrano regolarmente i relativi atti all'Autorità giudiziaria.
In conclusione, riteniamo che le predette delucidazioni possano essere di supporto ai cittadini che richiedano alle compagnie di assicurazione il risarcimento dei danni da atto vandalico alle proprie auto parcheggiate in strada, qualora il contratto assicurativo preveda, di poter procedere alla denuncia contro ignoti alle FF.OO. per procedere alla liquidazione del sinistro.