In caso di furto del veicolo le disposizioni del Codice delle assicurazioni (art. 122, c. 3, DLG 7.9.2005 n. 209), prevedono che il contratto di assicurazione sia risolto di diritto e cessi di produrre i suoi effetti a partire dal giorno successivo a quello della denuncia del furto all'autorità competente.
Trattandosi nella fattispecie prospettata dalla dottoressa Marotto di illecito penale che richiede denuncia/querela sporta all'autorità di polizia, per il reato di appropriazione indebita, denuncia che mi sembra sia stata correttamente effettuata dall'assicurato..
Ove il veicolo sia rinvenuto successivamente e sia restituito al proprietario si renderà necessaria l'attivazione di una nuova copertura assicurativa
Quanto all'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 283, c. 1 - lettera d, DLG n. 209/2005), l'attuale disposizione amplia notevolmente la tutela del terzo danneggiato.
In particolare il risarcimento viene riconosciuto, limitatamente ai terzi non trasportati, ovvero trasportati contro la propria volontà o che sono inconsapevoli dell'eventuale circolazione illegale del veicolo o del natante (36).
Tale disposizione deve essere relazionata con la rinnovata disciplina in tema di circolazione prohibente domino dettata dall'art. 122, c. 3, DLG n. 209/2005, in forza della quale nel caso in cui il veicolo è posto in circolazione contro la volontà del proprietario e quest'ultimo denunci all'autorità competente l'evento, i terzi trasportati, ancorché contro la propria volontà, restano privi della copertura assicurativa dal giorno successivo alla denuncia medesima. Da ciò è nata l'esigenza di tutelare tali soggetti con il sistema del Fondo di garanzia per le vittime della strada .
Richiedo di voler cortesemente comunicare tutti i provvedimenti da parte degli Organi di Polizia all'atto del controllo di un'autovettura sul conto della quale presso il P.R.A. risulti l'annotazione - denuncia perdita di possesso - dichiarazione sostitutiva atto notorio.
Ove vi siano, come nel caso di specie, di controlli da parte degli organi di polizia è necessario conseguentemente risalire ai motivi che hanno determinato la dichiarazione di perdita di possesso. Nel nostro caso l'esistenza di una denuncia di furto costituisce valido elemento per esentare da responsabilità il proprietario.
È essenziale pertanto contattare il proprietario che ha dichiarato la perdita di possesso al fine di acquisire ulteriori informazioni circa le cause che hanno determinato la sua dichiarazione; se il veicolo viene sorpreso in circolazione deve essere approfondita la posizione del conducente che, ad es., potrebbe essere l'acquirente che ha omesso la trascrizione (e perciò soggetto all'art. 94 CDS), oppure, nel caso di furto, potrebbe essere l'autore del reato (o solo un ricettatore), raccogliendo nell'immediatezza ogni utile informazione ai fini delle indagini. Il conducente, una volta identificato, viene invitato ex art 180, c. 8 CDS, a rendere dichiarazioni e documentazioni utili per chiarire la sua singolare posizione. La situazione non è inquadrabile astrattamente ma necessita di indagini e approfondimenti che mi sembra nel caso di specie non siano stati effettuati tanto da determinare l'erronea applicazione della sanzione.
Per agevolare il lavoro di approfondimento di Adalgisa, anticipo che in passato abbiamo già ricevuto quesiti analoghi a quello della Marotto, che nella sua prima email interpreta correttamente la normativa del Codice della Strada.
Esiste peraltro anche giurisprudenza sul punto, secondo la quale l'appropriazione indebita del veicolo di norma, al pari del furto, dà luogo a circolazione prohibente domino., che è il requisito per l'intervento come assicuratore di seconda istanza del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada in caso di incidente causato da chi ha sottratto il veicolo.
Posto che ogni caso andrebbe verificato nelle circostanze specifiche, in quello brevemente riassunto dalla Marotto le Forze dell'Ordine sembrano semplicemente non essere a conoscenza degli effetti della denuncia della sottrazione del veicolo ai sensi dell'art 122 CAP, con subentro del Fondo GVS in luogo della compagnia di assicurazione del proprietario "spossessato" del veicolo. E già avvenuto.
Quanto alla seconda email, ANIA e CONSAP a mio avviso menzionano nei propri documenti solo il furto perchè probabilmente è l'esempio più frequente e noto di circolazione contro la volontà del proprietario, ma altrettanto vero è che anche la rapina costituisce un altro caso di circolazione prohibente domino e neppure la rapina è menzionata nel documento Ania, mi sembra...
L'appropriazione indebita è peraltro una fattispecie un po' più particolare perché deve essere qualificata da dolo specifico (volontà di procurarsi un ingiusto vantaggio) come nel caso classico dell'auto presa a noleggio che non viene restituita alla società allo scadere del contratto.....
Quindi, se sei d'accordo, anticiperei alla Marotto che la sua ricostruzione dell'accaduto ci trova del tutto d'accordo per i motivi che precedono e che, prendendo spunto dalla sua segnalazione provvederemo ad approfondire e ad acquisire i precedenti in giurisprudenza e dottrina da poter utilizzare eventualmente per iniziative di sensibilizzazione delle FFOO.