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Centro di documentazione sulla sicurezza stradale
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N_P_IT_2023_CM_99722_00Art. 219, comma 3 ter, del Codice della Strada
LivelloPaesi dell'Unione Europea (P)
Documenti
PaeseItalia (IT)
Anno2023
Soggetto PromotoreMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MITIT)
Tipologia / AbbreviazioneCircolare ministeriale (CM)
TitoloArt. 219, comma 3 ter, del Codice della Strada
Numero99722
Data21 aprile 2023
Caratteri e fattori di interesseLa Circolare n. 99722 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 aprile 2023 ha come oggetto l'art. 219, comma 3 ter, del Codice della Strada. Il testo fa riferimento all'articolo del Codice della Strada che stabilisce che in caso di revoca della patente per violazione degli articoli 186, 186 bis e 187, ovvero per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, non č possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dalla data di accertamento del reato. La Circolare chiarisce che l'art. 219, comma 3 ter, del Codice della Strada, va interpretato nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa puņ essere conseguita solo dopo che siano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato; dai tre anni, tuttavia, va scomputato l'eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca.
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