Caratteri e fattori di interesse | La Circolare n. 99722 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 aprile 2023 ha come oggetto l'art. 219, comma 3 ter, del Codice della Strada. Il testo fa riferimento all'articolo del Codice della Strada che stabilisce che in caso di revoca della patente per violazione degli articoli 186, 186 bis e 187, ovvero per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, non č possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dalla data di accertamento del reato. La Circolare chiarisce che l'art. 219, comma 3 ter, del Codice della Strada, va interpretato nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa puņ essere conseguita solo dopo che siano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato; dai tre anni, tuttavia, va scomputato l'eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca. |