Se il veicolo è fermo lo devo assicurare?
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Se il veicolo è fermo lo devo assicurare?

L'obbligo assicurativo di RC auto si considera assolto, operando in questo caso una presunzione assoluta circa la copertura assicurativa, per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata dall'autorità amministrativa di uno Stato membro dell'Unione europea. In particolare, l'obbligo a stipulare un contratto assicurativo di RC auto è espressamente previsto dagli artt. 193 DLG n. 285/1992 (Codice della strada) e 122 D. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

 

In sostanza, trattasi di un regime di equiparazione giuridica tra veicolo assicurato e quello non assicurato, regime che è strutturato su una fictio iuris per cui qualsiasi veicolo con targa di identificazione rilasciata dalla autorità amministrativa di uno Stato dell'Unione europea che circoli nel territorio dell'Unione deve essere considerato coperto da assicurazione. Nell'ambito dell'istituto giuridico dell'assicurazione obbligatoria RC auto, deve intendersi per circolazione il transito di veicoli, pedoni e animali in determinati spazi giuridicamente qualificati quali le strade pubbliche e le altre aree a queste equiparate.

La nozione tecnico/giuridica di circolazione elaborata dalla dottrina, non può essere circoscritta ad un mero concetto di spostamento dinamico nello spazio, ma rappresenta un fattispecie più complessa nella quale trova posto sia il movimento in senso stretto, sia la sosta che l'arresto. In tal senso, del resto, si è espressa la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. ad esempio, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 02/09/2008 n. 22035; Cass. civ. nn. 11428/1995 e 4568/1976; Cass. pen. nn. 2302/2004, 5033/2000, 3694/1981, 9798/1974, 5949/1974 e 5908/1974).

 

Sul concetto di circolazione si è espressa anche la Corte Costituzionale, stabilendo che la disciplina della circolazione deve riguardare non soltanto il movimento di veicoli ma anche la fermata o la sosta degli stessi, in quanto i veicoli in sosta, ingombrando necessariamente la sede stradale ostacolano o alterano il movimento degli altri veicoli. Al riguardo, la giurisprudenza definisce la sosta come un arresto protratto nel tempo e la fermata come una momentanea sospensione della marcia. Al contrario, è stato ritenuto che il concetto di circolazione non comprende l'ipotesi in cui l'autoveicolo sia posto in sosta in un luogo privato, purché non aperto al pubblico (vedi ad esempio, Cass. civ. n. 1062/1996). Identificato nel senso su esposto il concetto di circolazione, la giurisprudenza ha individuato alcune tipiche fattispecie concrete per le quali sussiste l'obbligo assicurativo: - veicolo oggetto di guasto meccanico; - veicolo privo di parti essenziali, fino a quando perduri la possibilità di essere spostato anche a mano e non sia, quindi, a rottame destinato alla demolizione.

 

L'obbligo assicurativo permane, quindi, fino a quando il veicolo non si trovi nell'impossibilità oggettiva di circolare, neppure con manovra spinta, come accade, ad esempio, nel caso in cui venga privato di ruote (si veda sul punto, ad es. Cass. pen. n. 7936/1981). Sull'individuazione del concetto di circolazione è intervenuto, con atto normativo (Decreto Ministeriale n. 86/2008 - Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del DLG n. 209/2005) anche il Ministero dello sviluppo economico, disponendo che "sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate". In conclusione, possono ritenersi esclusi dall’obbligo della copertura assicurativa soltanto i veicoli che si presentino in uno stato tale da potere essere considerati rifiuto/rottame, per la evidente ed oggettiva inidoneità alla circolazione, come quando siano privi di componenti essenziali quali la targa, il volante, le ruote o il sedile per la guida.

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