Risarcimento del danno alla persona: alcuni modelli europei Il risarcimento del danno alla persona rappresenta un tema centrale di grande rilievo ed un’occasione per ampi e frequenti dibattiti ed approfondimenti nel diritto interno così come nel diritto europeo.
Dall’esame delle legislazioni dei Paesi della UE, in particolare di quelli a noi più vicini per cultura e collocazione geografica e cioè Spagna, Francia e Portogallo, constatiamo che esiste una notevole disomogeneità delle normative sia nella individuazione delle categorie da tutelare, sia nella quantificazione del danno da riconoscere.
Differenze ancora più profonde si riscontrano quanto a sensibilità ed al conseguente approccio normativo alla problematica. Ad es., nel codice civile austriaco, in caso di danno da perdita parentale, l’art. 1327 limita il risarcimento al solo danno patrimoniale escludendo il riconoscimento del c.d. danno parentale. Tale situazione comporta che sono possibili in concreto notevoli differenze nell’entità dei risarcimenti sul piano qualitativo e quantitativo.Tuttavia, vi sono alcuni punti in comune fra i diversi Stati membri dovuti all’intervento incisivo e teso alla progressiva armonizzazione da parte delle istituzioni europee.
È di fondamentale importanza, in proposito, riuscire ad individuare modelli risarcitori il più possibile uniformi tra i vari Stati membri, siano essi inclusi in una legislazione ovvero determinabili in base a determinati parametri medico-legali. Prendendo ad esame il solo caso morte, alcuni Paesi offrono una compensazione maggiore per i sinistri da cui è derivata la morte ed una minore quando si siano verificate lesioni gravi, mentre in altri Paesi è vero il contrario. In Paesi come Italia e Spagna i “danni non patrimoniali” rappresentano il fattore principale di danno (risarcimenti comunque molto più alti in Italia). In particolare in Spagna gli aventi diritto “a carico” della vittima - ove dal sinistro sia derivata la morte - ricevono una pensione statale che non è inclusa nel conteggio del danno patrimoniale e per la quale non è prevista rivalsa nei confronti del civilmente responsabile o del suo assicuratore In Germania tale tipologia di danno risulta assente salvo circostanze del tutto particolari (ad es. decesso avvenuto in presenza di uno o più congiunti, una sorta di “danno da shock“; casi in cui la reazione al lutto ecceda il “normale” dolore, causando un danno da “stress post-traumatico”)
La Francia segue un sistema di tabelle redatte dai singoli tribunali (importi pari a circa il 10% di quelli previsti dalle Tabelle di Milano utilizzate come riferimento nel nostro Paese). In linea generale, possiamo dire che nel sistema francese l’orientamento si configura per lo più pro- vittima, come nel nostro ordinamento. Al suo interno, a determinare una vera e propria nomenclatura delle voci risarcitorie, contribuisce il cosiddetto Rapport Dintilhac del 2005 che ne ha individuate ben 26 e che è considerato un punto di riferimento per gli operatori, seppure non sia vincolante. Per quanto riguarda i danni alla persona esiste da diversi anni una tabella di legge (Baremo) che prevede voci risarcitorie unitarie. Se in tutti gli ordinamenti giuridici europei, eccezion fatta per la Spagna, il conteggio del danno non patrimoniale viene effettuato con tecniche piuttosto simili tra loro, la divergenza più accentuata, quella che rende i sistemi risarcitori completamente diversi fra loro, riguarda i c.d. “danni non patrimoniali” Nel Regno Unito, l’importo previsto a titolo di “danno non patrimoniale” è stato quantificato in una somma fissa di € 13.686,00 (corrispondenti a euro 11.800) che è la somma, soggetta a rivalutazione, attualmente riconosciuta per il “danno da lutto” (bereavement damage).
Tale importo è unico e suddiviso fra tutti gli aventi diritto che sono espressamente previsti dalla legge: i soli genitori, nel caso di decesso di un ragazzo di età inferiore ai 18 anni; e il solo coniuge nel caso di decesso del partner. Tutti gli altri familiari (compresi i figli nel caso del decesso di un genitore) non sono considerati dalla legge come “aventi diritto”. Una commissione governativa britannica ha studiato la tematica, proponendo di includere figli, fratelli e genitori e rendere più flessibile la somma complessiva (la somma massima proposta arriva comunque di poco al di sotto di £ 30.000), tuttavia allo stato nessun cambiamento risulta ancora introdotto.
Le differenze nell’entità dei risarcimenti è chiaramente rilevabile dalla tabella che segue la quale evidenzia, peraltro, che le somme più elevate riconosciute per la perdita di un congiunto sono quelle del nostro Paese. In conclusione, molto si può ancora fare per l’avvicinamento delle legislazioni e delle buone prassi europee, promuovendo in particolare la formazione giudiziaria sia dei magistrati che degli avvocati, ed auspicando nel contempo l’implementazione di una rete giudiziaria europea “dedicata”, di facile utilizzo per tutte le magistrature degli Stati membri ed in tutte le lingue dell’Unione, con tabelle medico-legali comuni, e parametri di liquidazione facilmente identificabili per tipo di danno e percentuale di postumi, arrivando così ad una liquidazione uniforme e quanto più possibile omogenea del danno alla persona, per tutti i cittadini dell’Unione Europea.